Premi sportivi

Data Icona documento 5/8/2025

Reintrodotta l'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici

Con l’art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 viene reintrodotta l’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta.

Il legislatore interviene nuovamente sul tema delle ritenute fiscali applicabili ai premi sportivi dilettantistici:
dispone infatti la norma che le somme erogate a un medesimo atleta nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di € 300,00 tornano a essere esenti dall’applicazione della ritenuta del 20%.

Aspetti operativi rilevanti:

- Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l’intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;

- l’esenzione viene applicata previa autocertificazione dell’atleta beneficiario che attesti di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d’imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.

Il limite di 300 euro annui non è soggettivo ma attiene l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.

Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro (e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta e il premio non va dichiarato dal percettore. Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, quindi, il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.

La società sportiva dovrà in ogni caso:

· versare la ritenuta eventualmente applicata;

· compilare il Modello 770, riportando gli importi corrisposti, anche se non soggetti a ritenuta, ma comunque classificati come premi sportivi.

Decorrenza: la norma è applicabile alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi