Oggetto: Decreto-legge 23.10.2018, n.119: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Dando seguito alla circolare dei giorni scorsi sulla rottamazione ter, confermiamo che anche quest’anno è stata prevista la possibilità di sanare le rate non pagate versando il dovuto entro il 7 dicembre 2018. La novità si riferisce alle rate della Rottamazione di cui all’art. 1 D.L. n. 148/2018 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Secondo quanto previsto dal comma 21 dell’art. 3 del D.L. 119/2018, i debitori che avevano aderito a tale definizione agevolata potranno effettuare entro il prossimo 7 dicembre il pagamento della o delle rate dovute ai fini di tale definizione. Le somme residue da versare verranno automaticamente differite in 10 rate semestrali consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo (pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale) a partire dal 1°agosto 2019. Così facendo si è riconosciuto ai debitori il medesimo trattamento dilatorio riconosciuto agli aderenti alla nuova rottamazione ter, sempre disciplinata dal Decreto Fiscale, anzi, ancora più vantaggioso, se si considera che il tasso degli interessi applicati ai carichi ricompresi nella nuova definizione è del 2%. L’agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle ulteriori rate rideterminate.
Chi non intende fruire della dilazione potrà pagare tutto il dovuto in un’unica soluzione al 31 luglio 2019, senza interessi.
In caso di debiti inferiori ai 1.000 euro questi verranno stralciati così come previsto dall’art. 4 del Decreto Fiscale (cd. stralcio mini-cartelle). Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente effettuerà il versamento al 7 dicembre detraendo dall’importo dovuto per la definizione agevolata l’ammontare dei debiti che rientrino nello stralcio.
Altre norme del decreto che riguardano la materia della pacificazione fiscale attengono:
art. 1 e 2) – La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento;
art. 4) – Lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
art. 6) – La definizione agevolata delle controversie tributarie;
art. 7) Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti, in particolare riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.
Per ulteriori dettagli può essere consultato il decreto:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/DL119_2018__.pdf