EMERGENZA CORONAVIRUS
Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020
D.L. 30 luglio 2020, n. 83
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020.
La proroga, secondo quanto dichiarato dal premier Conte, si renderebbe necessaria per continuare a beneficiare di misure di precauzione, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e per consentire, anche da un punto di vista tecnico, la gestione di eventi quali le elezioni amministrative, il rientro a scuola, le partite di calcio ed i concerti.
Il provvedimento, in particolare, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Interviene inoltre per la proroga dei termini di talune specifiche misure indicate in allegato al decreto stesso.
Per effetto di questa decisione, inoltre, proseguirà la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per i dipendenti privati anche in assenza degli accordi individuali, come previsto dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020.; terminata la fase di emergenza, seguiranno nuovi criteri, da concordare con le associazioni sindacali.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO
Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.
AGEVOLAZIONI, IMMOBILI
Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110 %
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per spiegare la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità, introdotta dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
Il Superbonus (detrazione) è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Il decreto “Rilancio” ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
(Ricordiamo che lo studio scrivente ha pubblicato la Guida sulla pagina Fb e sul sito www.studiomarcetti.it)
IMPRESE, SOCIETÀ
Decreto Semplificazioni: le misure a favore delle imprese
D.L. 16 luglio 2020, n. 76
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il Provvedimento, in particolare, contiene:
- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
- semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).
IMPRESE, SOCIETÀ
Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative
D.M. 26 maggio 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio 2020 – Transizione 4.0, con le disposizioni attuative del rinnovato credito d’imposta R&S.
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Nell’ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E
Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi specifici, dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).
Si ricorda che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Le precisazioni fornite dall’Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca.
Tra le precisazioni si segnalano:
Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.
Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).
Imprese in difficoltà – La circolare aggiorna la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che possono accedere al contributo le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 , purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto
Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E
Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.
In una di queste l’Agenzia ha ribadito che, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Di conseguenza, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.
AGEVOLAZIONI, IMMOBILI
Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 luglio 2020, n. 223
Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita.
Questo è quanto si evince dalla risposta n. 223 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2020.
L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a IVA. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza.
L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.
Citando la normativa e la prassi, tra cui la circolare n. 12/E/2016 e la circolare n. 19/E/2001, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.
APPROFONDIMENTI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO
La sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.
In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.
La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.
I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.
La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.
PRINCIPALI SCADENZE
Principali scadenze e pagamenti.
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. n. 16/2012).
Data scadenza |
Ambito | Attività | Soggetti obbligati |
Modalità |
Giovedì 20 agosto 2020 | Dichiarazioni – Redditi ENC – Versamento | Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. | Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva | Modello F24 |
Giovedì 20 agosto 2020 | Dichiarazioni – Redditi PF – Versamento | Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. | Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020. | Modello F24 |
Giovedì 20 agosto 2020 | Dichiarazioni – Redditi SP – Versamento | Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.. | Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020 | Modello F24 |
Giovedì 20 agosto 2020 | Dichiarazioni – Redditi SC – Versamento | Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, titolari di partita IVA. | Modello F24 |
Lunedì 31 agosto 2020 | IVA – Trasmissione telematica corrispettivi | Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico. | Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro. | Telematica |
Mercoledì 16 settembre 2020 | Liquidazione periodiche IVA | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |