Circolare Cliente n. 1/2020 del 25 marzo 2020

Gentile cliente,
il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto alcune misure a sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese. Le riportiamo in sintesi così che possa verificare se, all’interno di queste misure, ve ne sia una o più che si possano richiedere.
Il supporto ti verrà fornito dal collaboratore di studio gestore del rapporto mentre, con riferimento al rapporto con gli istituti di credito per le sospensioni ed eventuali richieste di nuova finanza, potrai relazionarti direttamente con me (rif. studio 10-13 o 16-19).

1. VERSAMENTI
Decreto “Cura Italia”: prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo
Tra le misure economiche appena varate, viene disposta, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, viene altresì disposto:
• per tutti i contribuenti: il rinvio al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo;
• per i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato: il differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti di Iva, Irpef, contributivi e assicurativi. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
• per i professionisti e le imprese con fatturati inferiori a 400 mila euro: la possibilità di disapplicare le ritenute d’acconto per i compensi ricevuti a marzo.
In favore di questi soggetti -inferiori a 400.000 euro- nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
• per tutti i contribuenti differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d.“rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d.“saldo e stralcio”, al 31 Maggio 2020,
• per gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate non è stata prevista nessuna proroga delle rate in scadenza nel periodo dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020.

2. IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI: fino al 3 Aprile chiuse tutte le attività commerciali non essenziali.
Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, con alcune eccezioni, e con esclusione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono garantiti i servizi pubblici essenziali e i trasporti. Per l’elenco dettagliato delle attività obbligate alla chiusura e di quelle che rimangono aperte, riportiamo il testo delle disposizioni del decreto.

3. LAVORO: firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori.
Il protocollo tende ad incentivare le aziende al ricorso dello smart working e degli ammortizzatori sociali e, quali soluzioni organizzative straordinarie, a prevedere la rarefazione delle presenze all’interno degli ambienti di lavoro, sino anche alla riduzione o sospensione temporanea delle attività.

4. IMPRESE, INCENTIVI – ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie
Un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, siglato dall’Abi con le associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede che la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” sia estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

5. IMPRESE, INCENTIVI
Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria. Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.

6. ACCERTAMENTO: ferma anche la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.
Guardia di Finanza, Circolare 11 marzo 2020, n. 73943; Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 12 marzo 2020. Il direttore generale dell’Agenzia Entrate, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha firmato una direttiva che sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

7. PRINCIPALI SCADENZE
Entro fine marzo dovranno comunque essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.
Rimangono le scadenze fissate per: Martedì 31 marzo 2020 – Certificazioni (CU);
Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019.

8. Credito d’imposta per botteghe e negozi.
L’art. 65 del Decreto riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo. L’immobile deve avere destinazione catastale: C/1. Tale misura
non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (ad es. farmacie, parafarmacie, vendita generi alimentari, servizi pompe
funebri, ecc.).

9. Misure di sostegno all’occupazione
Il paragrafo 5 del decreto, art da 19 a 26 dispongono misure di sostegno a favore dell’occupazione e del datore di lavoro (ammortizzatori sociali, trattamento ordinario di integrazione salariale, Cassa integrazione, assegni di solidarietà, congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, alla gestione separata e lavoratori autonomi, estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, Legge 104). Trattandosi di argomenti e misure molto specifiche vi invitiamo a rivolgerVi al vostro consulente del lavoro o, per chi si serve del nostro studio, al Dr Diego Derosas
(diegoderosas@studiomarcetti.it).

10. Indennità a favore di alcune categorie di lavoratori.
Viene riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
– liberi professionisti titolari di partita iva (aperta alla data del 23.02.2020) e lavoratori in co.co.co.
iscritti alla gestione separata;
co.co.co che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritte ad altre
forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente,ente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto;
operai agricoli a tempo determinato (con determinati requisiti);
lavoratori del Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (con determinati requisiti richiesti dalla
norma).

ATTENZIONE! Per presentare la domanda si deve essere in possesso, alternativamente, del codice PIN (cassetto previdenziale), delle credenziali SPID (almeno di livello 2) (da richiedere esempio agli Sportelli Poste Italiane), della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) quest’ultima può essere abilitata in qualsiasi farmacia che gestisce questo servizio. In riferimento alla richiesta del codice Pin probabilmente l’INPS garantirà una procedura più snella e veloce rispetto a quella attuale (prima parte inviata subito e la seconda 10 giorni circa all’indirizzo di residenza) ma ad oggi non ci sono certezze.

11. Misure in favore dei lavoratori autonomi – estensione del Fondo Gasparrini –
L’art. 54 estende la possibilità per 9 mesi di sospensione del pagamento delle rate relative ai mutui per l’acquisto prima casa anche ai lavoratori autonomi e professionisti . Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anni. Non necessario Isee.

Olbia, 25 marzo 2020

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Via Capotesta n° 1/30, Centro Damasco, Olbia
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info@studiomarcetti.it

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